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SPESE NOTARILI PER L’ACQUISTO DELLA CASA - Parte 3 - Il credito di imposta

  • 23/09/2024

Parte 3 - Il credito di imposta

Si dice spesso che il notaio non è economico, ma - come abbiamo visto già nelle prime parti di questa, seppur breve, rassegna - nelle compravendite immobiliari l’onorario del notaio è solo una delle molte voci che concorrono a comporre la sua parcella.

Tra queste voci, che ricordiamo essere:

  • imposta di registro
  • imposta ipotecaria e catastale
  • Tassa Archivio
  • Onorario
  • Spese di visura
  • Contributi notarili (Cassa Nazionale Notariato - Consiglio Nazionale Notariato e Consiglio Notarile Distrettuale)
  • Iscrizione a Repertorio
  • Marca da bollo per fattura

quella sicuramente più onerosa è l’imposta di registro.

 

Tuttavia, quando si chiede al notaio il preventivo, una delle domande che il notaio fa è proprio quella sulla presenza o meno di crediti di imposta. Questi crediti, infatti, qualora presenti, diminuiranno, potendola anche azzerare, l’imposta di registro.

 

Ma cos’è un credito di imposta?

Già dal termine stesso si capisce che si tratta di un credito che il cittadino (o meglio, il contribuente) vanta nei confronti dello Stato per una imposta pagata precedentemente. In pratica un credito verso lo Stato che permette di ridurre le imposte da pagare verso lo Stato, secondo il meccanismo della compensazione. Di crediti di imposta ce ne sono diversi, sia per i cittadini che per le imprese.

In materia di  acquisti immobiliari, i crediti di imposta che sostanzialmente interessano sono due:

  1. il credito d’imposta per acquisto prima casa
  2. il credito d’imposta per recupero di quanto speso in sede di registrazione del preliminare in merito al versamento della caparra confirmatoria o dell'acconto prezzo.

 

Il credito d’imposta per acquisto prima casa

La disciplina si trova all’art. 7, comma 1, Legge n. 448 1998, per il quale a chi provvede ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni per l’agevolazione prima casa, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Dal 2016 (legge stabilità) si è introdotto il comma 4 bis della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima, grazie al quale il credito di imposta si forma anche acquistando una “seconda” Prima Casa prima di aver venduto la “prima” prima casa, se in atto ci si impegna a vendere la “prima” prima casa entro 1 anno.

 

Quindi, affinché si determini un credito d’imposta è necessario che:

  1. sia per il primo acquisto che per il secondo acquisto si deve aver goduto della agevolazione prima casa
  2. il riacquisto della prima casa deve avvenire entro un anno dalla vendita della precedente prima casa
  3. si acquisti una nuova prima casa (trovandosi in via eccezionale con due prime case) con l’impegno a vendere la “prima” prima casa entro 1 anno

e affinché si possa godere in concreto del credito d’imposta è necessario che il contribuente ne faccia espressa richiesta nell’acquisto della nuova casa (Circolare AE n. 18/2013)

 

Un esempio pratico:

Tizio ha venduto meno di un anno fa una casa di abitazione per la quale aveva chiesto l’agevolazione prima casa ed aveva pagato come imposta di registro 1.450 euro.

Ora acquista un nuova casa, per la quale chiede nuovamente l’agevolazione prima casa (avendone i requisiti) e, dal calcolo del valore catastale per il 2% risulta un’imposta di registro di 1.800 euro. Pagherà solo 1.800 - 1.450 = 350 euro di imposta di registro

Se invece la seconda imposta di registro fosse di 1.100 euro, avrebbe un’imposta di registro pari a 0, ma la differenza dell’imposta tra i 1.450 e i 1.100 non viene recuperata.

Quindi, il credito d’imposta è la minor somma tra l’imposta di registro pagata per il primo acquisto e quella pagata per il secondo acquisto.

 

Come si può utilizzare il credito di imposta?

Tuttavia, il contribuente potrebbe avere convenienza a non utilizzare il credito di imposta in sede di acquisto del secondo immobile ma in sede di dichiarazione dei redditi.

L’art. 7, comma 2, Legge n. 448 1998 prevede infatti la possibilità di

  1. portare il credito di imposta in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina (naturalmente, la minor somma tra l’imposta di registro del primo e del secondo acquisto);
  2. portare il credito di imposta in diminuzione per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  3. utilizzare il credito di imposta in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  4. utilizzare il credito d'imposta in compensazione con altri tributi dovuti allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Il credito di imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi (come visto sopra). 



Il credito d'imposta per il versamento dell’imposta di registro sulla caparra confirmatoria

Nel caso di versamento di somme a titolo di:

  • caparra confirmatoria, è dovuta una imposta di registro pari allo 0,5%, come previsto dall'art. 6 Tariffa, parte Prima, TUR.
  • acconto prezzo, è dovuta una imposta di registro pari al 3%, come previsto dall'art. 9 Tariffa, parte Prima, TUR.

Queste spese - ma non l’imposta fissa di 200 euro (quella è la tassa di disturbo della AE) - sono recuperabili come credito di imposta in sede di definitivo, come precisato dalla circolare AE n. 18/2013, per il quale le imposte versate in relazione alla caparra confirmatoria e al pagamento di acconti di prezzo sono scomputate dai tributi pagati in sede di stipula del contratto definitivo; non è, invece, scomputabile l'imposta in misura fissa versata per la stipula del contratto preliminare.

Per i crediti di imposta nei contratti soggetti ad IVA se ne parlerà in sede di spese degli atti soggetti ad IVA.

 

Segue …

 

Per la “Parte 1 - L’imposta di Registro” clicca qui

Per la “Parte 2 - La base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di Registro. Il c.d. “Prezzo-Valore” clicca qui