Loading...

Riforma del regime di circolazione degli immobili di provenienza donativa

  • 10/10/2025

Riforma del regime di circolazione degli immobili di provenienza donativa

 

Il giorno 8 ottobre 2025 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 1184, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.

 

All’art. 15 sono previste “Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni”.

 

Precisamente, “Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni”, la riforma prevede una modifica agli artt. artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690, c.c.

 

Tabella comparativa delle modifiche

 

Art. 561 c.c. - Restituzione degli immobili

(1) Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni , purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.


(2) I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 561 c.c. - Restituzione degli immobili

(1) Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.


(2) I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.


(3) Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in de­naro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è ne­cessario per integrare la quota ad essi riser­vata.

Art. 562 c.c. - Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Art. 562 c.c. - Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Art. 563 c.c. - Effetti della riduzione della donazione

(1) Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.


(2) L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.


(3) Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.


(4) Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

Art. 563 c.c. - Effetti della riduzione della donazione

La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690.

Art. 2652 c.c. - Domande riguardanti atti  soggetti  a  trascrizione.  Effetti  delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

 

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai  numeri  seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 

1) le domande di risoluzione dei contratti e  quelle  indicate  dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo  comma  dell'art.  793,  le domande di rescissione, le domande di  revocazione  delle  donazioni, nonche' quelle indicate dall'art. 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano  i  diritti acquistati dai  terzi  in  base  a  un  atto  trascritto  o  iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 

[...]

8) le domande di riduzione delle  donazioni  e  delle  disposizioni testamentarie per lesione di legittima. 

Se la trascrizione e' eseguita dopo dieci anni dall'apertura  della successione, la sentenza che accoglie la  domanda  non  pregiudica  i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 

[...]

Art. 2652 c.c. - Domande riguardanti atti  soggetti  a  trascrizione.  Effetti  delle relative trascrizioni rispetto ai terzi


Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai  numeri  seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 

1) le domande di risoluzione dei contratti e  quelle  indicate  dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo  comma  dell'art.  793,  le domande di rescissione, le domande di  revocazione  delle  donazioni, le domande di ri­duzione delle donazioni, nonche' quelle indicate dall'art. 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano  i  diritti acquistati dai  terzi  in  base  a  un  atto  trascritto  o  iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 

[...]

8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 

[...]

Art. 2690 c.c. - Domande relative ad atti soggetti a trascrizione


Devono  essere  trascritte,  qualora  si riferiscano  ai   diritti menzionati dall'art. 2684:

[...]

5) le domande di riduzione delle  donazioni  e  delle  disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione e' eseguita dopo tre  anni  dall'apertura  della successione, la sentenza che accoglie la  domanda  non  pregiudica  i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

[...]

Art. 2690 c.c. - Domande relative ad atti soggetti a trascrizione


Devono  essere  trascritte,  qualora  si riferiscano  ai   diritti menzionati dall'art. 2684:

[...]

5) le domande di riduzione delle  disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione e' eseguita dopo tre  anni  dall'apertura  della successione, la sentenza che accoglie la  domanda  non  pregiudica  i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

[...]


In sostanza, gli  immobili di provenienza donativa potranno circolare liberamente, non essendo più possibile agire in restituzione verso i terzi aventi causa. Anche le banche non dovrebbero più chiedere polizze assicurative o rosoluzioni delle donazioni, in quanto "restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in de­naro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è ne­cessario per integrare la quota ad essi riser­vata".